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Novità Esterometro a partite dal 1° luglio 2022

A partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni trasfrontaliere dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML della fattura elettronica.

Cosa cambierà con l’abolizione dell’Esterometro ?

  • Fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX);
  • Fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere allo SdI.
  • Trasmissione delle operazioni attive: dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
  • Trasmissione delle operazioni passive: dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Cambia anche il regime sanzionatorio, modificato dal comma 1104 dell’art.1 della legge di Bilancio 2021, che in caso di mancata o errata trasmissione dei dati, prevede una sanzione amministrativa di 2€ per ciascuna fattura entro il limite massimo di 400 € mensili. 

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 € per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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